Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (“iure sanguinis”)

  • Servizio attivo

Servizio di riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (“iure sanguinis”) del Comune di Foligno


A chi è rivolto

Rivolto ai discendenti di cittadini italiani

Descrizione

La procedura di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “iure sanguinis” è volta ad accertare il possesso della cittadinanza italiana nei confronti di tutti quei soggetti stranieri, discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che prevede l’attribuzione della cittadinanza in base al principio dello “ius soli”, cioè che li ritiene propri cittadini per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio.
L’ordinamento italiano applica prevalentemente il criterio attributivo della cittadinanza “ius sanguinis”, in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.

Come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 del 08.04.1991, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.

Se il richiedente risiede all’estero la competenza al riconoscimento “iure sanguinis” è in capo alla Autorità Consolare italiana territorialmente competente.

Pertanto, una volta effettuata l’iscrizione anagrafica, lo straniero potrà iniziare il procedimento presentando formale richiesta in carta legale corredata dai documenti necessari.
Si precisa che la dimora abituale e la regolarità del soggiorno dovranno perdurare durante tutto l’iter del procedimento; viene pertanto escluso il fatto che la persona possa servirsi di un legale rappresentante o di qualcuno in sua vece, qualora non sia presente sul territorio.
In caso di scarsa conoscenza della lingua italiana, il richiedente dovrà avvalersi dell’aiuto di un interprete.
Il Ministero dell’Interno ha stabilito che la ricevuta della dichiarazione di presenza, che ha sostituito il permesso di soggiorno turistico, costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro i quali intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza.
Pertanto il richiedente dovrà esibire, in aggiunta alla documentazione richiesta per l’iscrizione anagrafica il passaporto con regolare visto apposto dall’Autorità Italiana all’Estero, riportante timbro di ingresso apposto dalla Polizia di frontiera dell’aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso di volo diretto in Italia dal proprio paese (o da altro Stato non aderente all’Accordo di Schengen).
Se il cittadino straniero proviene da altro paese aderente all’Accordo di Schengen, all’arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
L’Ufficio di Stato Civile del Comune di Foligno non effettua ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione e richieste che pervengano in modi e forme differenti dalla procedura sotto indicata (documentazione inviata via mail, PEC, o qualsiasi altra modalità) in quanto attività irrituale e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.
I figli di donna italiana e padre straniero, nati a partire dall’1.1.1948 potranno ottenere per via amministrativa, il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La dichiarazione di nascita del figlio nato fuori dal matrimonio (ovvero da genitori non coniugati) deve essere resa dal genitore che trasmette la cittadinanza italiana.

Come fare

L’Ufficiale di Stato Civile verificherà l’idoneità dei documenti presentati a corredo dell’istanza “iure sanguinis”, affinché l’interessato possa essere legittimato a richiedere l’iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l’istanza di riconoscimento “iure sanguinis”.
A tal fine l’interessato dovrà presentare ISTANZA DI IDONEITA’ DOCUMENTALE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA “IURE SANGUINIS”, utilizzando il modello di seguito pubblicato denominato “Modello istanza di idoneità documentale”.
Per la presentazione dell’istanza dovrà richiedere un appuntamento tramite e-mail: statocivile@comune.foligno.pg.it
ATTENZIONE
– ogni incontro è riservato ad UNA SOLA ISTANZA
– gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del limite delle pratiche mensili che potranno essere lavorate.
– consulenti o intermediari, NON potranno richiedere appuntamenti o effettuare il cambio degli appuntamenti dei cittadini richiedenti la cittadinanza italiana.
Il comune avrà tempo 10 giorni per la valutazione preliminare dei documenti presentati e trasmetterne l’esito all’Ufficio Anagrafe e, per conoscenza agli interessati.
A seguito esito favorevole, di cui sopra, l’interessato potrà richiedere l’iscrizione anagrafica e presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico, utilizzando il modello di seguito pubblicato denominato “Modello istanza di riconoscimento della cittadinanza”.
L’istanza dovrà essere presentata in marca da bollo da 16,00 euro.
ATTENZIONE
Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori dovranno verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso ed i periodi di soggiorno in area Schengen, non sarà possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. Sarà quindi necessario presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe.
Successivamente all’istanza, l’ufficio di Stato Civile accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, predisporrà una relazione per richiedere ai Consolati italiani competenti il rilascio del certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.
Si informa che durante la fase istruttoria, qualora l’Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche Consolato Italiano, coinvolto nel procedimento di riconoscimento, ravvisassero la necessità di effettuare verifiche più approfondite, potranno essere richiesti ulteriori documenti per gli accertamenti prescritti dalla legge.
Al termine della fase istruttoria, in caso di esito positivo, l’Ufficiale dello Stato Civile, concluderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisponendo la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.
I figli minori, per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi, pertanto su richiesta del genitore verranno trascritti i relativi atti.

Cosa serve

L’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana dovrà essere corredata dai documenti previsti della circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991, e precisamente:

  • estratti di nascita, di matrimonio o di morte per copia integrale, tradotti integralmente in italiano, legalizzati o apostillati, di tutta la discendenza genealogica a cui si fa riferimento per il riconoscimento, dall’avo emigrato all’estero fino al rivendicante il possesso della cittadinanza;
  • certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato.

Cosa si ottiene

Si ottiene il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (“iure sanguinis”)

Procedure legate all'esito

Contatta l'ufficio per maggiori informazioni a riguardo

Tempi e scadenze

La durata massima del procedimento amministrativo è di 180 giorni;
Si informa che se l’iter di riconoscimento dovesse superare i tre mesi, il richiedente dovrà tempestivamente richiedere il permesso di soggiorno per non essere ritenuto clandestino.
La mancata presentazione, come sopra ricordato, della documentazione integrativa o correttiva richiesta blocca i termini di legge di decorrenza per la conclusione del procedimento amministrativo e potrà comportare il rigetto della stessa.

Casi Particolari

  •  Se l’avo e’ nato prima del 1866, data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia (e dai quali è possibile ottenere l’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato all’estero) sono ritenuti validi anche i certificati di battesimo rilasciati dalla parrocchia ove è avvenuta la nascita, legalizzati dalla Curia Vescovile.
  • Se l’avo emigrato all’estero e’ nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari; è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana, che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.
  • Stessa attenzione e stesso criterio vanno posti per gli avi nati nelle attuali province di Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia Treviso, Belluno e Udine (di queste due ultime province solo alcuni comuni) e Pordenone, che sono state annesse al Regno d’Italia dal 19 ottobre 1866. Per gli avi nati nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo la data di riferimento è il 20 settembre 1870.
  • Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Pertanto gli avi originari di detti territori, deceduti od emigrati prima di tale data, non sono titolari di cittadinanza italiana e i discendenti non potranno quindi ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Uffici che erogano il servizio

Servizio stato civile e statistica

Via Colomba Antonietti, 4

Vincoli

Il certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione dovrà contenere nome e cognome dell’avo con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui viene indicato negli atti di stato civile.
I documenti presentati dovranno avere una data di rilascio non superiore a 6 mesi.
In caso di naturalizzazione straniera dell’avo emigrato, sarà necessario acquisire un certificato di naturalizzazione riportante la data di acquisto della cittadinanza straniera (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che dovrà essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.
Se il rivendicante sia a conoscenza di eventuale naturalizzazione di un altro membro della discendenza genealogica, o se uno di questi si è trasferito in un altro Stato, anche per lui sarà necessario acquisire un certificato di non naturalizzazione (sempre con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui viene indicato negli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

Si precisa che l’art. 7 della Legge 555/1912, consentiva al figlio di italiano nato in uno stato estero che gli aveva attribuito la cittadinanza secondo il principio dello “ius soli”, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età incorreva nella perdita. Tuttavia la legge n.555 del 13/06/1912 è entrata in vigore il 1 luglio 1912 e pertanto, fino a quel momento, il figlio minore di padre naturalizzato straniero perde la cittadinanza italiana in quanto, ai sensi dell’art. 36 della legge sull’Emigrazione n. 23 del 31 gennaio 1901, segue le medesime sorti del genitore.

Nel caso dagli atti risulti uno scioglimento di matrimonio, dovrà essere presentata la sentenza di divorzio al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della Legge 218/1995, anche se nell’atto di matrimonio risulti già apposta la relativa annotazione.

Qualora dagli atti risultino nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze dovranno essere rettificate dall’Autorità Straniera, poichè condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello “status civitatis iure sanguinis”, nei confronti di discendenti italiani emigrati all’estero è la dimostrazione inequivocabile e documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino.

Le discordanze riscontrate quindi, verranno comunicate al richiedente; se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.

Tuttavia qualora nei documenti presentati siano presenti rettifiche e variazioni eventualmente poste a correzione dell’atto, verrà richiesta copia della relativa sentenza emessa dalla competente autorità straniera per le opportune valutazioni.

Formato: non saranno accettati certificazioni per riassunto o per estratto, ma solo copie integrali, in particolare, i documenti rilasciati dagli Stati Uniti d’America dovranno essere in “long form” o “full form”, dal Brasile: “inteiro teor”.
Traduzione: i documenti rilasciati in lingua originale straniera dovranno essere tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, non dovrà essere effettuata la traduzione dei nomi delle persone indicate sugli atti, che nelle traduzioni dovranno rimanere tali e quali esempio: BIANCHI LUIGI, indicato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS), nel suddetto caso l’atto dovrà riportare annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata.
Legalizzazione: il Consolato o l’Ambasciata Italiana competente per territorio dovrà “legalizzare” sia le firme sui certificati originali, sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati.
Gli atti provenienti da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961 (che prevede l’Apostille) anche la traduzione dovrà essere apostillata, qualora i traduttori abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla.

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Servizio stato civile e statistica

Via Colomba Antonietti, 4


Argomenti:

Pagina aggiornata il 20/11/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Salta al contenuto