Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (“iure sanguinis”)
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Servizio attivo
Servizio di riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (“iure sanguinis”) del Comune di Foligno
A chi è rivolto
Rivolto ai discendenti di cittadini italiani
Descrizione
Come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 del 08.04.1991, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.
Se il richiedente risiede all’estero la competenza al riconoscimento “iure sanguinis” è in capo alla Autorità Consolare italiana territorialmente competente.
Come fare
Cosa serve
L’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana dovrà essere corredata dai documenti previsti della circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991, e precisamente:
- estratti di nascita, di matrimonio o di morte per copia integrale, tradotti integralmente in italiano, legalizzati o apostillati, di tutta la discendenza genealogica a cui si fa riferimento per il riconoscimento, dall’avo emigrato all’estero fino al rivendicante il possesso della cittadinanza;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato.
Cosa si ottiene
Si ottiene il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (“iure sanguinis”)
Procedure legate all'esito
Contatta l'ufficio per maggiori informazioni a riguardo
Tempi e scadenze
Casi Particolari
- Se l’avo e’ nato prima del 1866, data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia (e dai quali è possibile ottenere l’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato all’estero) sono ritenuti validi anche i certificati di battesimo rilasciati dalla parrocchia ove è avvenuta la nascita, legalizzati dalla Curia Vescovile.
- Se l’avo emigrato all’estero e’ nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari; è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana, che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.
- Stessa attenzione e stesso criterio vanno posti per gli avi nati nelle attuali province di Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia Treviso, Belluno e Udine (di queste due ultime province solo alcuni comuni) e Pordenone, che sono state annesse al Regno d’Italia dal 19 ottobre 1866. Per gli avi nati nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo la data di riferimento è il 20 settembre 1870.
- Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Pertanto gli avi originari di detti territori, deceduti od emigrati prima di tale data, non sono titolari di cittadinanza italiana e i discendenti non potranno quindi ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
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Uffici che erogano il servizio
Vincoli
Il certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione dovrà contenere nome e cognome dell’avo con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui viene indicato negli atti di stato civile.
I documenti presentati dovranno avere una data di rilascio non superiore a 6 mesi.
In caso di naturalizzazione straniera dell’avo emigrato, sarà necessario acquisire un certificato di naturalizzazione riportante la data di acquisto della cittadinanza straniera (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che dovrà essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.
Se il rivendicante sia a conoscenza di eventuale naturalizzazione di un altro membro della discendenza genealogica, o se uno di questi si è trasferito in un altro Stato, anche per lui sarà necessario acquisire un certificato di non naturalizzazione (sempre con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui viene indicato negli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.
Si precisa che l’art. 7 della Legge 555/1912, consentiva al figlio di italiano nato in uno stato estero che gli aveva attribuito la cittadinanza secondo il principio dello “ius soli”, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età incorreva nella perdita. Tuttavia la legge n.555 del 13/06/1912 è entrata in vigore il 1 luglio 1912 e pertanto, fino a quel momento, il figlio minore di padre naturalizzato straniero perde la cittadinanza italiana in quanto, ai sensi dell’art. 36 della legge sull’Emigrazione n. 23 del 31 gennaio 1901, segue le medesime sorti del genitore.
Nel caso dagli atti risulti uno scioglimento di matrimonio, dovrà essere presentata la sentenza di divorzio al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della Legge 218/1995, anche se nell’atto di matrimonio risulti già apposta la relativa annotazione.
Qualora dagli atti risultino nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze dovranno essere rettificate dall’Autorità Straniera, poichè condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello “status civitatis iure sanguinis”, nei confronti di discendenti italiani emigrati all’estero è la dimostrazione inequivocabile e documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino.
Le discordanze riscontrate quindi, verranno comunicate al richiedente; se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.
Tuttavia qualora nei documenti presentati siano presenti rettifiche e variazioni eventualmente poste a correzione dell’atto, verrà richiesta copia della relativa sentenza emessa dalla competente autorità straniera per le opportune valutazioni.
Ulteriori informazioni
Legge 13.06.1912, n. 555 "Cittadinanza Italiana"
Condizioni di servizio
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