L’ufficio rilascia copia delle liste elettorali esclusivamente per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo diffuso.
L’articolo 51, quinto comma, del d.P.R. n. 223/1967, come sostituito dall’articolo 177, comma 5, del d.Lgs. n. 196/2003, ricollega il rilascio di copia delle liste elettorali a specifiche finalità ivi definite, non includendo, per contro, la possibilità di vendita o di ogni altro utilizzo con fini di profitto, invece contemplati nell’originaria versione dell’articolo in questione.
Le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.
L’amministrazione comunale è tenuta ad: “Entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo dichiarata da parte del richiedente sia conforme all’attività svolta dal soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato art.177, deve effettuare un’istruttoria, per cui deve conoscere in dettaglio la finalità del trattamento allo scopo di verificarne l’ascrivibilità ad una di quelle enucleate dall’art. 51 c. 5.