Deve essere presentata SCIA ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n.241 al Comune nel quale si svolge l’attività.
L’attività può essere intrapresa dalla data di presentazione della SCIA al Comune. Il Comune trasmette, entro 5 giorni, copia della SCIA al Prefetto. Il Prefetto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività per esigenze di pubblica sicurezza.