L’esercizio dell’attività di cose antiche aventi valore storico o artistico ed il commercio di cose usate è sottoposto a SCIA ed è regolamentato dagli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S.
Le disposizioni degli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. non si applicano al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
Per cose antiche si intendono gli oggetti che datano da più di 50 anni, per cose usate quelle che hanno già assolto ad una o più utilizzazioni. Tuttavia le cose usate, pur potendo avere la stessa destinazione funzionale di quelle nuove dello stesso genere, hanno un loro autonomo valore e un distinto mercato.