Voto a domicilio per elettori affetti da infermità ed intrasportabili
Gli elettori del Comune che siano affetti da gravi infermità, che siano intrasportabili e che siano impossibilitati a recarsi al seggio elettorale, possono richiedere di esercitare il voto nel proprio domicilio.
Descrizione
Gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali, possono avvalersi del voto domiciliare.
In forza della Legge n. 22/2006 l’opportunità del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
Per l’elezione del Presidente della Regione e del consiglio Regionale e per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, della regione e del comune per cui è elettore.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile.
Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario.
Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto. Il voto può essere anche raccolto da un apposito seggio (seggio speciale), formato da un presidente e da due scrutatori.
A chi è rivolto
Possono votare al proprio domicilio:
– gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili”; il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
– gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.
Da sottolineare che, in nessun passaggio, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.
Come fare
Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”). La certificazione la rilascia esclusivamente l’Azienda Usl solo attraverso propri medici incaricati (vedi file in allegato con indicazione degli uffici USL).
Il secondo passaggio è la presentazione della richiesta di votazione presso la propria dimora al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. La domanda va presentata Ufficio Elettorale del Comune (scarica il modello pubblicato in fondo alla pagina) unitamente ai seguenti allegati:
- fotocopia di un documento di riconoscimento
- fotocopia tessera elettorale
- il certificato rilasciato da un medico del Servizio di Medicina Legale dell’USL, che conferma l’esistenza di una infermita’ fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.
N.B. Il cittadino, dopo aver acquisito il certificato del medico legale, deve presentarsi all’Ufficio Elettorale per completare l’istruttoria dell’ammissione al voto.
Giorni e orari di apertura dell’Ufficio Elettorale per la presentazione della domande:
– giovedi 20/06/2024 dalle 15:00 alle 18:00
– venerdì 21/06/2024 dalle 9:00 alle 18:00
– sabato 22/06/2024 dalle 15:00 alle 18:00
– domenica 23/06/2024 dalle 7:00 alle 23:00
Il Comune una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione.
Il Sindaco nel frattempo rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un Comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il Sindaco del Comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio.
Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.