- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;ù
- gli studenti iscritti ai Corsi universitari e agli istituti di Alta formazione aventi sede nel Comune di Foligno;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e tour operator. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni dovute ad eventi calamitosi.
A chi è rivolto
Ai soggetti non residenti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Foligno ovvero nelle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e nelle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50.
Descrizione
L’imposta di soggiorno, prevista dall’ art. 4 del decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, è stata istituita dal Comune di Foligno con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 27/11/2025 per finanziare interventi previsti nel bilancio di previsione, volti a sostenere la promozione turistica e culturale, le strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali.
L’imposta è graduata in base alla tipologia e classificazione delle strutture e al termine del soggiorno deve essere corrisposta dalle persone che hanno pernottato direttamente al gestore della struttura, che rilascia una quietanza delle somme riscosse.
L’imposta di soggiorno si applicherà dal 01 Aprile 2026.
Il presupposto impositivo è rappresentato dal pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Foligno, come definite dalla vigente legge regionale in materia (Legge Regione Umbria n. 23 del 28/10/2024).
L’imposta è dovuta anche per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50
Come fare
Gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno al Comune di Foligno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 gennaio - 15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre) esclusivamente mediante la piattaforma di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA) o F24
Cosa serve
Collegamento internet per utilizzare il Software messo a disposizione dall'Ente.
Cosa si ottiene
Quietanza di pagamento delle somme riscosse.
Procedure legate all'esito
Al fine di agevolare i titolari delle strutture ricettive ai corretti adempimenti connessi alla gestione dell’Imposta di Soggiorno, il Comune di Foligno metterà a disposizione apposito Software gestionale senza costi a carico delle strutture.
Entro il mese di Marzo verrà organizzata una giornata formativa per l’utilizzo del predetto Software. Al riguardo le strutture verranno tempestivamente avvisate mediante e mail.
Tempi e scadenze
Versamento del tributo.
15 gennaio - 15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre
Presentazione della comunicazione trimestrale.
I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di dichiarare trimestralmente al Comune di Foligno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 gennaio - 15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre), il codice identificativo nazionale della struttura, il numero complessivo dei pernottamenti registrati presso la struttura, il numero totale dei pernottamenti soggetti ad imposta e il numero totale dei pernottamenti, il numero di soggetti che hanno pernottato presso la struttura, il numero dei soggetti esenti in base all’art. 7 del regolamento comunale per l’imposta di soggiorno, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
Casi Particolari
Quanto costa
L’imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa della Regione Umbria.
Con Deliberazione della Giunta comunale n. 618 del 28.11.2025 sono state approvate le tariffe per persona e per pernottamento, in vigore dal 1° aprile 2026.
L’imposta è dovuta per un massimo di 4 (quattro) pernottamenti consecutivi.
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