Deve essere presentata SCIA ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n.241 al Comune nel cui territorio è la sede legale dell’impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.
L’attività può essere intrapresa dalla data di presentazione della SCIA al Comune. Il Comune trasmette, entro 5 giorni, copia della SCIA al Prefetto. Il Prefetto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività per esigenze di pubblica sicurezza.