Prevenzione incendi boschivi

Dettagli della notizia

Divieti e obblighi dal 15 giugno al 15 ottobre 2026

Data:

06 Giugno 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

In vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi e le aree d'interfaccia urbano-rurale, un’Ordinanza sindacale (n. 246 del 26-05-2026) dispone le misure da adottare per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, e per la tutela del patrimonio forestale e ambientale del territorio.

Le misure indicate di seguito sono in vigore dal 15 giugno al 15 ottobre 2026.

 

🚫 Divieti su tutto il territorio comunale

  • divieto accensione fuochi qualsiasi tipo e natura, che possano cagionare incendi di superfici boscate, sterpaglie e simili, salvo quelli preventivamente autorizzati;
  • obbligo, nel caso di procedure agricole di abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali, di presidio costante delle operazioni, fino all’avvenuto spegnimento totale del fuoco;
  • obbligo di accurata pulizia della vegetazione intorno alla zona di accensione del fuoco per un raggio di almeno 5 metri;
  • divieto di accensione fuochi in zone a rischio propagazione incendi, in particolare nelle giornate ventose anche nelle aree specificatamente attrezzate con appositi bracieri;
  • divieto di gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale in fase di combustione, ovvero di compiere ogni altra operazione che possa comunque determinare pericolo di innesco di incendio;
  • divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o lanterne volanti dotate di fiamma libera, nonché altri articoli pirotecnici se non appositamente autorizzati;
  • divieto di transito o sosta fuori dalle sedi stradali, con mezzi a motore caldo, soprattutto in presenza di vegetazione secca che potrebbe comportare l’innesco d’incendio delle sterpaglie;
  • divieto di transito e sosta con autoveicoli su viabilità sterrata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

 

Obblighi per proprietari di terreni, agricoltori e conduttori

I proprietari, gli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni agrari, prati, pascoli, aree boscate e terreni incolti (specialmente se confinanti con strade e ferrovie) devono rispettare i seguenti obblighi:

  • Fasce di rispetto: isolare i terreni realizzando una striscia di protezione (tramite aratro o altra attrezzatura) larga almeno 5 metri, completamente priva di stoppie.
  • Taglio di erba e arbusti per una larghezza di almeno 5 metri nei terreni confinanti con strade e linee ferroviarie (rispettando le norme sulle specie protette).
  • Rimozione materiali: rimuovere covoni di grano, fieno e qualsiasi altro materiale facilmente infiammabile.
  • Divieto di bruciare le stoppie, salvo diversa disposizione da parte degli Enti di competenza

Gli Enti proprietari di strade, ferrovie ecc. sono tenuti a tagliare la vegetazione arborea e/o arbustiva (nel rispetto delle indicazioni specifiche per le specie protette) presente lungo le scarpate di pertinenza, secondo le disposizioni dettate dalle vigenti normative, compreso il Nuovo Codice della Strada.

 

Strutture ricettive e turistiche

I gestori e i proprietari di attività turistiche, alberghi, strutture ricettive e centri residenziali in aree esposte al rischio devono:

  • Adottare tutti gli accorgimenti necessari a prevenire l'innesco di eventuali incendi
  • Mantenere efficienti le fasce di protezione antincendio.
  • Predisporre idonee vie di fuga e piani di evacuazione con precise Aree di Attesa che devono restare sempre libere e accessibili.
  • Dotarsi di adeguati sistemi di difesa antincendio.

 

Gestione dei rifiuti
Durante gli interventi di pulizia (specie lungo le strade) è obbligatorio rimuovere immediatamente i rifiuti e i residui prodotti per evitare che diventino veicolo di incendio.

Segnalazioni e collaborazione dei cittadini
Si invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia o ai Vigili del Fuoco (VV.F.):

  1. L'avvistamento di qualsiasi principio di incendio.
  2. Situazioni di pericolo legate alla mancata applicazione di questa ordinanza

Ultimo aggiornamento

10/06/2026, 10:06

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