Descrizione
- gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali continuano ad essere dovute sia l’IMU, sia la TASI;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle -Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs n.139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Sono soggetti sia a Imu che a Tasi
- gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- con il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile per entrambi i tributi, le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti, alle seguenti condizioni:
*comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore); per fruire fino da gennaio 2016 della agevolazione, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere registrato obbligatoriamente entro il 5 febbraio 2016, mentre il contratto verbale entro il 1 marzo 2016. In caso contrario, per il beneficio si applica dalla data di decorrenza del contratto di comodato, ferma restando la registrazione del contratto stesso.
*l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
*l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
* il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
* il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
* oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia (Ris. MEF n. 1/DF del 17.02.2016).
L’esistenza dei suddetti requisiti è attestata mediante presentazione della Dichiarazione Imu.
Norme di carattere generale
Come conoscere i dati catastali dei propri immobili
Presso il Servizio Fiscalità sugli Immobili (via Colomba Antonietti n.4) il Comune di Foligno ha attivato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate / Territorio, lo Sportello Catastale Decentrato presso il quale è possibile ottenere le visure degli immobili ricadenti sull’intero territorio nazionale, in modo gratuito. Va preventivamente compilato l’apposito modulo di richiesta predisposto dall’Agenzia del Territorio ai fini del rispetto della normativa sulla privacy. Il rilascio della visura catastale dal 1° ottobre 2012 è a pagamento secondo le modalità disposte dall’Agenzia delle Entrate / Territorio. Conseguentemente non è più possibile la richiesta e l’invio delle visure attraverso la posta elettronica. L’orario di sportello per il rilascio delle visure catastali è dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.15 (escluso pomeriggio).
| Tipo documento | Documentazione Servizio Tributi e Riscossione , |
| Numero e data | n. del |
| Data di pubblicazione | 6 Novembre 2025 |
| Oggetto | Modulistica e Specifiche dedicati alla TASI |
| Formati | .pdf/.doc |
| Licenze | licenza sconosciuta |