Descrizione
Legge Cirinnà – Legge 20 maggio 2016, n. 76
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. 21.5.2016 S.G. n. 118) riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Le convivenze di fatto, riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali, sono regolate dall’art. 1, dai commi dal 36 al 65.
Si tratta della convivenza tra due persone maggiorenni di sesso uguale o diverso unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Effetti giuridici:
In base alla legge:
- i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
- i conviventi di fatto hanno alcuni diritti inerenti la casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
- nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44);
- i conviventi di fatto hanno particolari diritti nell’attività di impresa (art. 1, comma 46);
- il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ove ve ne siano i presupposti (art. 1, commi 47 e 48);
- il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell’altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1, comma 49).
- la convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1, comma 45);
- in caso di cessazione della convivenza di fatto, per l’ex convivente è possibile ottenere dal giudice il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65).
A chi è rivolto
Requisiti
- Maggiore età
- Essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale
- Residenza nel Comune di Foligno;
- Coabitazione e iscrizione nello stesso stato di famiglia;
- Insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti
- Insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile
Come fare
Gli interessati devono presentare, unitamente alla documentazione prevista per il cambio di residenza e rinvenibile alla pagina:
https://www.comune.foligno.pg.it/pagine/cambio-di-residenza-in-tempo-reale-iscrizione-anag
un’apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi i componenti, unitamente alle copie dei documenti di identità
- direttamente all’ufficio anagrafe del Comune di Foligno, in Piazza della Repubblica, anche tramite appuntamento prenotabile on line tramite il sito istituzionale del Comune di Foligno, negli orari di apertura al pubblico dello sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – martedì e giovedì, anche di pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: cambio.residenza@comune.foligno.pg.it
- per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.foligno@postacert.umbria.it
L’invio a mezzo e-mail/pec è consentito ad UNA delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica
SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall’avvocato che ha redatto l’atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
CANCELLAZIONE DI UNA CONVIVENZA DI FATTO
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
- d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Foligno di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata con le stesse modalità previste per la dichiarazione di convivenza di fatto.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
Cosa si ottiene
Previa richiesta presso gli sportelli anagrafici, l’Ufficiale di Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l’eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l’imposta di bollo.
Quanto costa
Il servizio è gratuito.
Vincoli
Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
Accedi al servizio
Tramite appuntamento prenotabile on line tramite il sito istituzionale del Comune di Foligno
Apertura al pubblico con accesso libero dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 ed il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00
Ulteriori informazioni
Riferimenti normativi:
Legge n. 76/2016
D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i.