Documentazione da presentare

Documentazione da presentare

L’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana dovrà essere corredata dai documenti previsti della circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991, e precisamente:
– estratti di nascita, di matrimonio o di morte per copia integrale, tradotti integralmente in italiano, legalizzati o apostillati, di tutta la discendenza genealogica a cui si fa riferimento per il riconoscimento, dall’avo emigrato all’estero fino al rivendicante il possesso della cittadinanza;
– certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato.
Tale documento dovrà contenere nome e cognome dell’avo con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui viene indicato negli atti di stato civile.
I documenti presentati dovranno avere una data di rilascio non superiore a 6 mesi.
In caso di naturalizzazione straniera dell’avo emigrato, sarà necessario acquisire un certificato di naturalizzazione riportante la data di acquisto della cittadinanza straniera (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che dovrà essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.
Se il rivendicante sia a conoscenza di eventuale naturalizzazione di un altro membro della discendenza genealogica, o se uno di questi si è trasferito in un altro Stato, anche per lui sarà necessario acquisire un certificato di non naturalizzazione (sempre con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui viene indicato negli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

 

Si precisa che l’art. 7 della Legge 555/1912, consentiva al figlio di italiano nato in uno stato estero che gli aveva attribuito la cittadinanza secondo il principio dello “ius soli”, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età incorreva nella perdita. Tuttavia la legge n.555 del 13/06/1912 è entrata in vigore il 1 luglio 1912 e pertanto, fino a quel momento, il figlio minore di padre naturalizzato straniero perde la cittadinanza italiana in quanto, ai sensi dell’art. 36 della legge sull’Emigrazione n. 23 del 31 gennaio 1901, segue le medesime sorti del genitore.

 

Nel caso dagli atti risulti uno scioglimento di matrimonio, dovrà essere presentata la sentenza di divorzio al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della Legge 218/1995, anche se nell’atto di matrimonio risulti già apposta la relativa annotazione.

 

Qualora dagli atti risultino nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze dovranno essere rettificate dall’Autorità Straniera, poichè condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello “status civitatis iure sanguinis”, nei confronti di discendenti italiani emigrati all’estero è la dimostrazione inequivocabile e documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino.

 

Le discordanze riscontrate quindi, verranno comunicate al richiedente; se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.

 

Tuttavia qualora nei documenti presentati siano presenti rettifiche e variazioni eventualmente poste a correzione dell’atto, verrà richiesta copia della relativa sentenza emessa dalla competente autorità straniera per le opportune valutazioni.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DI STATO CIVILE

Formato: non saranno accettati certificazioni per riassunto o per estratto, ma solo copie integrali, in particolare, i documenti rilasciati dagli Stati Uniti d’America dovranno essere in “long form” o “full form”, dal Brasile: “inteiro teor”.
Traduzione: i documenti rilasciati in lingua originale straniera dovranno essere tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, non dovrà essere effettuata la traduzione dei nomi delle persone indicate sugli atti, che nelle traduzioni dovranno rimanere tali e quali esempio: BIANCHI LUIGI, indicato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS), nel suddetto caso l’atto dovrà riportare annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata.
Legalizzazione: il Consolato o l’Ambasciata Italiana competente per territorio dovrà “legalizzare” sia le firme sui certificati originali, sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati.
Gli atti provenienti da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961 (che prevede l’Apostille) anche la traduzione dovrà essere apostillata, qualora i traduttori abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla.
Tempistica: La durata massima del procedimento amministrativo è di 180 giorni;
Si informa che se l’iter di riconoscimento dovesse superare i tre mesi, il richiedente dovrà tempestivamente richiedere il permesso di soggiorno per non essere ritenuto clandestino.
La mancata presentazione, come sopra ricordato, della documentazione integrativa o correttiva richiesta blocca i termini di legge di decorrenza per la conclusione del procedimento amministrativo e potrà comportare il rigetto della stessa.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
26/01/2023
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