Procedura per l'acquisizione dell'agibilità per le tombe di nuova realizzazione
Procedura per ottenere l’ “agibilità” e l’autorizzazione all’uso delle tombe di nuova realizzazione e/o oggetto di ristrutturazione (art. 29, comma 3, della L.R. n. 1/2004).
1) L’intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa, sono tenuti a comunicare al Comune tramite l’Ufficio Edilizia dell’Area Governo del Territorio, l’avvenuta ultimazione dei lavori;
2) La documentazione attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e la sussistenza delle condizioni di sicurezza e igiene, deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia dell’Area Governo del Territorio e Beni Culturali, entro novanta giorni dall’ultimazione dei lavori.
Si elenca la documentazione minima necessaria:
a) Copia della dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori;
b) Dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal D.L. e dall’intestatario del titolo abilitativo con la quale si certifica la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e con la quale si attesta il corretto utilizzo di materiali e tecnologie atte a garantire l’impermeabilità duratura ai liquidi e ai gas, relativamente alle pareti, sia verticali che orizzontali, dei loculi;
c) Attestazione dell’avvenuto deposito strutturale presso la Provincia di Perugia;
d) Dichiarazione sottoscritta dal D.L. relativa alla conformità delle opere strutturali realizzate rispetto al progetto depositato presso la Provincia di Perugia e alla normativa sismica (art. 4 L.R. 14/5/82 n. 25);
e) Certificato dell’avvenuto Collaudo statico redatto dal tecnico competente (previsto solo per strutture in C.A. o metalliche di cui alla legge n.1086/71) oppure dichiarazione di non necessità;
f) Documentazione fotografica con i lavori ultimati.
3) Lo Sportello Unico per l’Edilizia, ricevuta la documentazione, verifica la presenza di tutti gli elaborati richiesti elencati al punto 2, accerta la validità dei termini previsti per la presentazione della documentazione (provvedendo nell’eventualità all’attivazione della procedura per l’applicazione della prescritta sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 29, comma 5, legge regionale n. 1/2004), trasmette la pratica all’ufficio cimiteri per le verifiche di competenza.
4) L’ufficio cimiteri, verificata positivamente la documentazione trasmessa, predispone un documento di idoneità all’uso della tomba e provvede a darne comunicazione:
– all’intestatario del titolo abilitativo;
– all’ufficio cimiteri c/o il cimitero di S.M. in Campis;
– all’ufficio edilizia dell’Area Governo del Territorio per la conclusione del procedimento amministrativo e archiviazione della pratica edilizia
L’ufficio cimiteri potrà effettuare verifiche in sito e controlli a campione per la veridicità delle dichiarazioni rese.
Si precisa che solo a seguito del rilascio del certificato di idoneità all’uso della tomba è autorizzato il seppellimento.
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento
20/12/2022
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