Dichiarazioni di compatibilità urbanistica e relativa all’ “ambito di applicazione”, riferite a procedimenti di VIA

Dichiarazioni di compatibilità urbanistica e relativa all' "ambito di applicazione", riferite a procedimenti di VIA

DICHIARAZIONI DI COMPATIBILITA’ URBANISTICA E RELATIVA

ALL’ “AMBITO DI APPLICAZIONE”, RIFERITE A PROCEDIMENTI DI VIA

(articolo 10, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12

deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 861)

In base alla vigente disciplina regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di cui al Titolo III della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, coloro che intendono attivare presso le sedi competenti gli specifici procedimenti, oltre al deposito presso il Comune dei progetti relativi all’opera o all’intervento previsto, debbono allegare alla domanda delle specifiche dichiarazioni, da ottenere presso gli uffici comunali competenti.

In particolare, sia per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che per quello di verifica di assoggettabilità alla VIA, in base alla deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 861, debbono essere ottenute dai Comuni territorialemente competenti:

 

 una dichiarazione di compatibilità urbanistica dell’opera o l’intervento, attestante che il progetto risulta compatibile con lo strumento urbanistico comunale;

 

 una dichiarazione relativa all’ “Ambito di applicazione” di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2010 n. 12 attestante che l’opera o l’intervento se di nuova realizzazione, non ricade, nemmeno parzialmente, all’interno di:

 “Aree Naturali Protette” istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 come modificata dalla legge regionale 13 gennaio 2000, n. 4;

 “Siti Natura 2000 dell’Umbria”: Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

 “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” di cui all’articolo 94 D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle “Zone di rispetto”.

 

Le dichiarazioni di cui sopra possono essere richieste dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell’immobile interessato dall’opera o dall’intervento. La domanda va presentata presso gli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia, negli orari di apertura al pubblico. In alternativa potrà essere inviata anche tramite il servizio postale.
La domanda deve essere presentata in bollo (da € 16,00 e salvo specifiche esenzioni stabilite dalla legge) e va redatta su apposito modulo (ritirabile presso gli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia ovvero scaricabile al link sotto riportato).
Alla domanda deve essere allegata la documentazione minima individuata nell’apposito elenco (anch’esso scaricabile al link sotto riportato).

 

Con determinazione dirigenziale n. 712 del 10/07/2013, la responsabilità dell’adozione del provvedimento finale è stata delegata al geom. Luca Piersanti, che è individuato anche come il responsabile del procedimento, mentre l’incaricato dell’istruttoria e della predisposizione è il geom. Gaetano Medorini. La presente segnalazione, unitamente agli avvisi esposti preso gli uffici del Servizio Urbanistica, vale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Le dichiarazioni sono rilasciate nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il ritiro delle dichiarazioni avviene presso gli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia, negli orari di apertura al pubblico, previo pagamento dei diritti di segreteria per un importo di € 27,90. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti, l’interessato può rivolgersi al Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in attuazione dell’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso o con la nomina di un commissario.

Le dichiarazioni di cui sopra hanno la validità di un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano variazioni sui vincoli o modifiche delle normative urbanistiche ed edilizie.

DOMANDA:

NORMATIVA:

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
16/11/2022
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