Modulistica e specifiche IMU – ICI – CATASTO

IMU

 

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Con l’approvazione della Legge n.160/19 è in vigore la nuova Imposta Municipale Propria – IMU.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.63 del 19.12.2023 ha approvato le nuove aliquote Imu 2024, in vigore dal 1° gennaio ’24.

Sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

PRIMA RATA IN ACCONTO: il termine per il versamento scade lunedì 17 GIUGNO 2024.

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SECONDA RATA A SALDO: il termine per il versamento scade il 16 DICEMBRE 2024.

Chi non effettua il pagamento nei termini suindicati, può mettersi in regola mediante il cosiddetto “ravvedimento operoso”. Per qualsiasi necessita’ e’ possibile contattare il Servizio Fiscalita’ sugli Immobili.

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LE ALIQUOTE IMU 2024

Delibera CC 63-2023 Aliquote Imu 2024

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Calcolo Imu online
Il servizio consente di calcolare l’Imu dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

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QUOTA D’IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

La Legge n. 160/2019 stabilisce che nel 2020 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Di conseguenza:

per gli immobili classificati nel gruppo catastale D
  • la quota d’imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;
  • la differenza con l’aliquota deliberata dal Comune di Foligno spetta al Comune medesimo.
per gli immobili diversi da quelli in categoria D
  • l’intero ammontare dell’imposta dovuta deve essere versato al Comune di Foligno.

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con specifica risoluzione dell’Agenzia delle Entrate:

  • 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
  • 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

La quota d’imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo.

Il Codice Comune per Foligno è D653.

Modulistica

L’Imu in particolare

È un’imposta sul possesso degli immobili.

Il presupposto dell’Imu è il possesso di immobili (fabbricati ed aree edificabili); l’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L’Imu non si paga per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all’imposta.
Abitazione Principale
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione Imu per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

Immobili equiparati all’abitazione principale
Sono equiparati all’abitazione principale per le agevolazioni Imu i seguenti immobili:
-l’unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indicate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
-i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto;
-la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche, per l’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto.

Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9
Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad Imu. Dall’imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell’immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
Pertinenze dell’abitazione principale
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l’abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

NON E’ DOVUTA L’IMU PER I TERRENI AGRICOLI RICADENTI NEL COMUNE DI FOLIGNO
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Unità immobiliare a destinazione residenziale concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori / figli) che la utilizzano come abitazione principale
La normativa vigente ha disposto la riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu e conseguentemente anche ai fini Tasi, disciplinata dall’articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’unità abitativa concessa in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un’altra unità abitativa adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione di queste disposizioni il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti attraverso la presentazione della Dichiarazione Imu al Comune di Foligno.
Abitazioni concesse in locazione a canone concordato
La normativa ha disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

L’importo minimo annuale per il versamento è di € 12,00 per ciascun Contribuente, considerando l’imposta complessivamente dovuta.

Per quanto riguarda i fabbricati che risultano ancora inagibili a causa degli eventi sismici del 26.09.1997 e successivi, si evidenzia che non vi è più l’esenzione dal pagamento dell’Imposta e pertanto per questi si deve pagare l’Imposta Municipale Propria, fermo restando che la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

Per gli immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma 2016 è confermata l’esenzione anche per l’anno d’imposta 2024.

DICHIARAZIONE IMU

I nuovi moltiplicatori per ottenere il valore catastale (imponibile) su cui calcolare l’I.M.U., fermo restando l’ulteriore aggiornamento iniziale della rendita pari al 5%:

160
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (con esclusione della categoria catastale A/10)

140
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

80
Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

80
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

60
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013)

55
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Come conoscere i dati catastali dei propri immobili

Presso il Servizio Fiscalità sugli Immobili (via Colomba Antonietti n.4) il Comune di Foligno ha attivato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate / Territorio, lo Sportello Catastale Decentrato presso il quale è possibile ottenere le visure degli immobili ricadenti sull’intero territorio nazionale, in modo gratuito. Va preventivamente compilato l’apposito modulo di richiesta predisposto dall’Agenzia del Territorio ai fini del rispetto della normativa sulla privacy. Il rilascio della visura catastale è a pagamento secondo le modalità disposte dall’Agenzia delle Entrate / Territorio. Conseguentemente non è possibile la richiesta e l’invio delle visure attraverso la posta elettronica.

AREE FABBRICABILI

CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Sono stati sottoscritti dalle Associazioni della Proprietà e dai Sindacati degli Inquilini nuovi Accordi Territoriali per il Comune di Foligno in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n.431 e del Decreto 16.01.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n.62 del 15.03.2017). Le attestazioni previste dall’art.1 comma 8, art.2 comma 8, art.3 comma 5 del D.M. 16.01.2017 sono rilasciate alla parte richiedente da una organizzazione degli Inquilini e da una della proprietà edilizia firmataria dell’Accordo secondo le modalità e tramite l’elaborazione e consegna del modello di attestazione di cui all’Allegato 3) dell’accordo medesimo.
In particolare:

Accordo Territoriale del 12/04/2019

Accordo Territoriale 2019
Organismi firmatari:

-APE Confedilizia
-APPC
-ASPPI
-UPPI
-SUNIA
-FEDER.CASA
-SICET
-UNIAT UIL Unione Nazionale Inquilini Ambiente Territorio
-UNIONE INQUILINI
-CONFABITARE Associazione Proprietari Immobiliari
-CONFAPPI Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare
-S.E.I.ASS Sindacato Europeo Inquilini e Assegnatari

Accordo Territoriale del 08/02/2023 prot.65328 del 12/09/2023

Accordo Territoriale Canone Concordato 08.02.2023

Organismi firmatari:

-U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
-SAI CISAL Sindacato degli Inquilini
-ASSOCASA Sindacato degli Inquilini
-ASPPI Associazione Sindacali Piccoli Proprietari Immobiliari

Accordo Territoriale in vigore dal 08/05/2024 prot.39600 del 10/05/2024

Accordo Territoriale in vigore dal 08-05-2024
Organismi firmatari:

Associazioni della Proprietà
-APE
-APPC
-CONFAPPI
-CONFABITARE PERUGIA
Sindacati degli Inquilini
-SUNIA
-SICET
-UNIAT-UIL APS UMBRIA
-UNIONE INQUILINI
-FEDER.CASA
-CONIA
-SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU PERUGIA
-AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Accordo Territoriale in vigore dal 10-10-2024 prot. n.87026 del 14/10/2024 (*)

Accordo Territoriale in vigore dal 12-10-2024

Organismi firmatari:

Associazioni della Proprietà
-ASPPI Perugia
-UPPI Perugia
Sindacati degli Inquilini
-SAI CISAL
-ASSO CASA

(*) Il presente Accordo sostituisce ogni altro Accordo sottoscritto, o al quale è stata formalizzata adesione, relativamente alle firmatarie Associazioni della proprietà edilizia e dei Sindacati degli inquilini.

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Ufficio: Servizio Fiscalità sugli Immobili

Sede: Piazza della Repubblica n. 10- 06034 Foligno (PG)
Orario di apertura: Mattina: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:30 alle 12:30. Pomeriggio: martedì dalle 15:00 alle 17:00. Il giovedì aperto solo su appuntamento.
Nei 15 giorni antecedenti le scadenze dei tributi, gli uffici saranno aperti anche il martedì e il giovedì mattina dalle 9,30 alle 12,30.
Per le visure catastali l’orario è dalle ore 10.00 alle 12.15 di lunedì, mercoledì e venerdì.
Fax: 0742 – 330787
Sito: www.comune.foligno.pg.it
E-mail:imu@comune.foligno.pg.it
Responsabile del Servizio Fiscalità sugli Immobili: Geom. Giovanni Bosi
A chi rivolgersi: :0742-330769 |  0742-330790 | 0742-330769 | 0742-330792 | 0742-330793 | 0742-330738 |

Ulteriori informazioni

Chi è tenuto al versamento dell’Imu

Sono soggetti all’Imposta Municipale Propria:
-coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
-il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
-il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare, in categoria A/1, A/8 o A/9;
-l’amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell’edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
-i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
-i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

Periodo di possesso
L’Imu è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
La quantificazione dell’imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell’immobile ed al verificarsi delle condizioni previste per l’applicazione delle agevolazioni, conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d’uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l’intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell’Imu che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
14/10/2024
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