Deposito di tipo di frazionamento – Richiesta attestazione
Argomenti
Urbanizzazione
(articolo 30, comma 5 e seguenti, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380)
L’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, stabilisce che:
“I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.”.
Prima del deposito (ovvero dell’inoltro per via telematica) di un tipo di frazionamento all’Agenzia delle Entrate, quindi, occorre acquisire l’attestazione di avvenuto deposito dello stesso presso gli uffici comunali, al fine di accertare che lo stesso non prefiguri l’effettuazione di una lottizzazione a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione.
Il deposito può essere effettuato dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell’immobile interessato, ma anche dal tecnico professionista incaricato dal medesimo. La richiesta di attestazione dell’avvenuto deposito va presentata presso gli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia; in alternativa potrà essere inviata anche tramite il servizio postale, ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it
La domanda deve essere presentata in carta semplice e va redatta su apposito modulo (ritirabile presso gli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia, ovvero scaricabile al link sotto riportato).
Alla domanda deve essere allegato, (in duplice copia e inviato in formato cartaceo), il tipo di frazionamento su apposita modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate; dovrà inoltre essere allegata la dimostrazione dell’avvenuto versamento dell’importo di cui ai diritti di segreteria, per un ammontare di € 11,20; il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario (anche on-line) su c/c bancario intestato a: Comune di Foligno, codice IBAN IT 08 H 03069 217051 00000046039; nella causale del bonifico dovranno essere indicati i dati catastali dell’immobile interessato dall’atto catastale, nonché il nominativo del proprietario e del tecnico che sottoscrive il tipo, necessari alla corretta identificazione del procedimento a cui fa riferimento il versamento effettuato.
La domanda deve essere presentata in carta semplice e va redatta su apposito modulo (ritirabile presso gli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia, ovvero scaricabile al link sotto riportato).
Alla domanda deve essere allegato, (in duplice copia e inviato in formato cartaceo), il tipo di frazionamento su apposita modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate; dovrà inoltre essere allegata la dimostrazione dell’avvenuto versamento dell’importo di cui ai diritti di segreteria, per un ammontare di € 11,20; il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario (anche on-line) su c/c bancario intestato a: Comune di Foligno, codice IBAN IT 08 H 03069 217051 00000046039; nella causale del bonifico dovranno essere indicati i dati catastali dell’immobile interessato dall’atto catastale, nonché il nominativo del proprietario e del tecnico che sottoscrive il tipo, necessari alla corretta identificazione del procedimento a cui fa riferimento il versamento effettuato.
Per il rilascio dell’attestazione dell’avvenuto deposito del tipo di frazionamento il responsabile del procedimento è il geom. Luca Piersanti. La presente segnalazione, unitamente agli avvisi esposti presso gli uffici del Servizio Urbanistica, vale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’attestazione di avvenuto deposito del frazionamento verrà predisposta, previa verifica di quanto sopra indicato, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuto deposito; la stessa verrà inviata via PEC (per le istanze presentate con tale modalità) ovvero potrà essere ritirata presso gli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia, negli orari di apertura al pubblico.
In caso di mancato rispetto dei tempi previsti, l’interessato può rivolgersi al Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in attuazione dell’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
In caso di mancato rispetto dei tempi previsti, l’interessato può rivolgersi al Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in attuazione dell’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Si rammenta, inoltre, che nel caso di atti di aggiornamento inviati all’Agenzia delle Entrate in via telematica, l’ufficio provvede ad accertarne l’avvenuto deposito in comune, in base agli elenchi inviati dalla medesima.
DOMANDA:
Elenco documentazione minima da allegare alla domanda
NORMATIVA:
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento