Certificazione ai fini del “bonus facciate”

CERTIFICAZIONE AI FINI DEL "BONUS FACCIATE"

(articolo 1, commi 219-224, della legge 22 dicembre 2019, n. 160)

 

L’articolo 1, commi 219-224, della legge 22 dicembre 2019 n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, stabilisce che:
Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.

Ai fini dell’applicazione di tale agevolazione fiscale, il Comune di Foligno ha inteso procedere alla ricognizione delle zone assimilabili o equipollenti alle zone territoriali omogenee dove è possibile usufruire di tali agevolazioni.
A tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale n. 475 del 15/11/2021, recante “Agevolazioni fiscali per gli interventi di cui all’art. 1, commi 219-224, l. 160/2019 – ricognizione delle zone assimilabili o equipollenti alle zone territoriali omogenee dove e’ possibile usufruire di tali agevolazioni fiscali” viene stabilito:
1) di confermare le corrispondenze, previste dall’articolo 64 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG’97, per le zone territoriali omogenee di tipo “A” e “B” di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ed in particolare:
– il Centro Storico (UP/CS) e gli Aggregati Storici (UC/CAS) assumono la classificazione di zone territoriali omogenee di tipo “A”;
– tutti i Tessuti consolidati o in via di consolidamento di tipo residenziale (UC/CAA, UC/CIAA, UC/RR, UC/MRB, UC/MRM, UC/MRA, UC/MRMA, UC/CRM, UC/CRA), assumono la classificazione di zone territoriali omogenee di tipo “B”;
2) che gli ambiti a disciplina particolareggiata pregressa (UP/PPE, UP/PEEP, UP/PIP, UP/PdL, UP/PdR), esclusivamente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dal bonus facciate e per gli interventi sugli edifici già realizzati, sono assimilabili o equipollenti alle zone territoriali omogenee di tipo “B”.

La disciplina fiscale prevede il rilascio da parte dell’Ente di apposita certificazione, ai fini del “bonus facciate”, che può essere richiesta dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell’immobile interessato.

La domanda va presentata agli uffici dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’attività Edilizia (SUAPE) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo   comune.foligno@postacert.umbria.it   e va redatta su apposito modulo (scaricabile al link sotto riportato).
Alla domanda deve essere allegata la documentazione minima individuata nell’apposito elenco (anch’esso scaricabile al link sotto riportato).

Per quanto riguarda il pagamento dei diritti di segreteria, si segnala che l’imposta di versamento è stabilita in euro 27,90 e che il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario a favore dell’Ente, con le seguenti indicazioni:
Banca: Intesa Sanpaolo – Filiale di Corso Cavour n. 36, Foligno (PG)
Codice IBAN: IT08H0306921705100000046039
Causale: Diritti Segreteria per rilascio certificazione bonus facciate – cap. 702 – Fg. … part. …

In base a quanto previsto con determinazione dirigenziale n. 199 del 21/02/2020, la certificazione viene sottoscritta dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio, il responsabile del procedimento è il geom. Luca Piersanti e gli incaricati dell’istruttoria e della predisposizione sono il geom. Gaetano Medorini ed il geom. Andrea Broccolo.
La presente segnalazione, unitamente agli avvisi esposti presso gli uffici del Servizio Urbanistica, assume la valenza di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il certificato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, e lo stesso viene trasmesso dall’ufficio mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mittente della richiesta.
In caso di mancato rispetto dei tempi previsti, l’interessato può rivolgersi al Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in attuazione dell’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso o con la nomina di un commissario.

La certificazione ai fini del “bonus facciate” conserva validità fino ad eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici.

DOMANDA:

NORMATIVA:

PAGAMENTI:

NOTA BENE:
Ai fini dell’applicazione del “bonus facciate”, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per individuare l’assimilabilità o l’equipollenza delle aree di intervento con le zone territoriali (dove è possibile usufruire di tali agevolazioni fiscali) si fa riferimento a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 475 del 15/11/2021, e non all’articolo 64 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG’97.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
24/10/2022
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