Forme speciali di vendita al dettaglio

Informazioni generali

Con forme speciali di vendita si intendono quelle attività commerciali che non vengono esercitate nei tradizionali negozi ma tramite l’utilizzazione di modalità differenziate a seconda dei luoghi e della utenza alla quale si rivolgono e che sono così individuate:

1. Vendita negli spacci interni – Per vendita negli spacci interni si intende quella effettuata da enti o imprese, pubblici o privati, a favore dei dipendenti, ovvero quella effettuata a favore dei militari, dei soci delle cooperative di consumo, degli aderenti ai circoli privati, nonché nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; I locali, nei quali lo spaccio interno è collocato, non possono avere accesso dalla pubblica via.

2. Vendita tramite apparecchi automatici  – Nel caso della vendita con apparecchi automatici, la comunicazione deve essere presentata sia al Comune dove ha la sede legale l’impresa sia al Comune o ai Comuni dove vengono installati gli apparecchi.

3.Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione compreso il commercio elettronico – E’ soggetta alla preventiva segnalazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza (se persona fisica), o la sede legale (in caso di società).

E’ previsto il divieto di inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta, mentre è consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

4. Vendita a domicilio dei consumatori  – Gli incaricati alla vendita devono essere muniti di un tesserino di riconoscimento con la fotografia e l’indicazione delle generalità, della sede della ditta e dei prodotti, oggetto della vendita. Il cartellino, che deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita, deve riportare il nome del responsabile della ditta.

Chi può accedere al servizio

Tutti coloro che intendono intraprendere, subentrare o comunicare variazioni riguardanti un’attività commerciale di vendita al dettaglio tramite forme speciali quali:

  • Spacci interni;
  • Apparecchi automatici;
  • Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione;
  • Vendita al domicilio del consumatori;
  • Commercio elettronico.

Modalità di inoltro della pratica

Deve essere presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)utilizzando la modulistica predisposta, scaricabile dalla successiva sezione “ Modulistica” e da presentare in triplice copia.
Una delle copie deve essere inoltrata alla C.C.I.A.A. entro 30 giorni dall’effettivo verificarsi del fatto segnalato.

Documentazione da presentare

E’ elencata nella modulistica.

Procedimento ed eventuali scadenze

Il Servizio provvederà ad effettuare il controllo formale e sostanziale della SCIA presentata nel termine di 60 giorni dalla presentazione.
L’avvio di una nuova attività, il trasferimento di sede e il subingresso possono essere intrapresi a partire dallo stesso giorno di presentazione della SCIA, salvo successiva sospensione o interruzione dell’attività da parte del Servizio Gestione Commercio nei casi previsti dalla vigente normativa, per mancata regolarizzazione.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114,
Legge regionale Umbria 13/06/2014, n. 10 – Testo Unico in materia di commercio;

Notizie utili

A norma dell’art. 2556 del Codice Civile e della Legge 12/08/1993, n. 310, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di una azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio.

A chi rivolgersi: Sig.ra PATRIZIA TREDICI

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
28/11/2022
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