Per impianto di distribuzione di carburanti si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per autotrazione, nonché i servizi e le attività ad esso accessori.
All’interno del nuovo assetto dei poteri e delle competenze regionali derivante dall’approvazione della legge costituzionale n. 3/2001 di revisione del titolo V della Costituzione, l’attività di distribuzione carburanti è disciplinata dalla L.R. 23 luglio 2003, n. 13 e dal R.R. 27 ottobre 2003, n. 12.
In base alla L.R. 13 i Comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni, nonché alla loro sospensione, revoca e decadenza, con riferimento agli interventi e alle attività di seguito indicati:
a) installazione ed esercizio di nuovi impianti;
b) modificazioni dell’impianto;
c) trasferimento dell’impianto;
d) impianti di distribuzione ad uso privato, per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico sentita
l’autorità aeroportuale o per la navigazione delle acque competente;
e) esercizio di impianti temporanei, in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati.
Spetta inoltre ai Comuni:
a) individuare gli impianti di pubblica utilità;
b) determinare, nel rispetto delle norme regolamentari regionali, gli indici urbanistico-edilizi per la modifica e la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, volti a favorire lo sviluppo di attività commerciali e artigiane integrative;
c) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche
degli impianti non soggette ad autorizzazione;
d) verificare gli impianti in base alle incompatibilità disciplinate dalle norme regolamentari regionali;
e) individuare le aree in cui ricollocare gli impianti incompatibili, esercitando le connesse funzioni amministrative, nel rispetto delle norme regolamentari regionali;
f) fissare gli orari e le turnazioni;
g) rilasciare le attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti, da parte di operatori economici e altri utenti, presso distributori automatici;
h) vigilare sull’osservanza delle norme di legge e regolamentari e irrogare le sanzioni amministrative previste dall’articolo 9 della L.R. 13, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.
Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per l’installazione di impianti purché gli stessi siano dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del self service pre e post-pagamento e di autonomi servizi all’autoveicolo e alla persona e di autonome attività commerciali integrative, su superfici non superiori a quelle definite dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (esercizi di vicinato). In caso di trasferimento di impianti, gli stessi devono essere dotati almeno di prodotti benzina e gasolio, del self-service pre-pagamento e di autonomi servizi all’autoveicolo e alla persona. Possono inoltre essere dotati di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 114/1998 (esercizi di vicinato).
Costituisce modifica all’impianto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera q) della L.R. 13/2003:
a) la variazione del numero di carburanti erogati;
b) la variazione del numero di colonnine;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
j) la trasformazione dell’impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.
Tutte le modifiche devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, di tutela ambientale e fiscali.
Le modifiche relative all’aggiunta di un prodotto, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui ha sede l’impianto, nel rispetto delle distanze di cui all’articolo 2 del Regolamento regionale. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice e preventiva comunicazione. La corretta realizzazione di quest’ultime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
Chi può accedere al servizio
Tutti coloro che intendono:
- Avviare una attività di distribuzione di carburanti per autotrazione;
- Subentrare in una attività di distribuzione di carburanti per autotrazione;
- Chiedere il trasferimento di sede dell’attività, la rilocalizzazione o la modifica mediante l’introduzione di nuovi prodotti;
- Comunicare variazioni della titolarità degli impianti (subingressi);
- Comunicare modifiche degli impianti (serbatoi, colonnine, erogatori, ecc.) non soggette ad autorizzazione;
- Cessare e smantellare un impianto.
Modalità della richiesta
Deve essere presentata apposita domanda, o comunicazione per le variazioni di titolarità e le modifiche non soggette ad autorizzazione, utilizzando la modulistica scaricabile nella successiva e apposita sezione.
Contestualmente alla domanda petrolifera deve essere presentata anche la domanda di permesso di costruire presso l’Area Governo del Territorio e Beni Culturali.
L’originale del modello di comunicazione (per le variazioni di titolarità e le modifiche non soggette ad autorizzazione) con tutti gli allegati deve essere consegnato all’Ufficio Relazioni con il pubblico dopo averne fatto 1 copia.
Al momento della consegna dell’originale, l’Ufficio Relazioni con il pubblico provvederà ad apporre timbro e data di consegna sulla copia.
Documentazione da presentare
Le domande di nuova autorizzazione trasferimento e rilocalizzazione sono presentate al Comune competente per territorio, allegando certificazione sostitutiva attestante:
a) generalità del richiedente, del progettista e del direttore dei lavori;
b) caratteristiche dell’area sulla quale viene localizzato l’impianto;
c) possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) numero di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio o codice fiscale, per le
associazioni non costituenti impresa.
La domanda è corredata da:
a) relazione tecnica sulle caratteristiche dell’impianto, sui materiali usati e sulle modalità di intervento nelle aree circostanti il fabbricato, con particolare riguardo alle pavimentazioni, alle recinzioni, alla sistemazione del terreno e alle alberature autoctone previste;
b) planimetria in scala 1:2000 e 1:1000 relativa al progetto dell’impianto;
c) perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere agli standard urbanistici regionali e comunali e al Codice della strada, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di smaltimento dei rifiuti;
d) elaborati tecnici contenenti: stralcio catastale, stralcio PRG, studio geologico, piano quotato, rilievo quotato stato e modificato, due sezioni tipiche, eventuali sistemazioni esterne;
e) attestazione della disponibilità dell’area, nonché quant’altro richiesto dai regolamenti comunali in materia di edilizia;
f) documentazione fotografica a colori dell’area interessata.
Procedimento ed eventuali scadenze
Il Servizio Commercio provvederà a rilasciare l’autorizzazione entro il trimestre successivo a quello di presentazione della domanda, fatte salve le interruzioni e sospensioni di legge, oppure provvederà a verificare la regolarità della comunicazione presentata;
Normativa di riferimento
Deliberazione della Giunta Regionale 16/10/2003, n. 1505,
Legge Regionale Umbria 23/07/2003, n. 13,
Regolamento Regionale Umbria 27/10/2003, n. 12.
Notizie utili
Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione, il territorio comunale è ripartito in 2 ambiti territoriali omogenei, definiti come bacini di utenza, di cui l’uno rappresentato dalle zone comunali, di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e l’altro rappresentato dalle vie di comunicazione di interesse regionale di cui all’art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, individuati come segue:
— primo bacino di utenza:
ZONA 1 – le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi – Zona A) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2;
ZONA 2 – le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A), nonché quelle parti destinate a nuovi complessi insediativi. – Zone B) e C) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2;
ZONA 3 – le parti del territorio destinate prevalentemente a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate prevalentemente ad attrezzature ed impianti di interesse generale. – zone D) ed F) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2;
ZONA 4 – le parti del territorio destinate prevalentemente ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare come zona 3 – zona E) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2.
— secondo bacino di utenza:
VIE DI COMUNICAZIONE DI INTERESSE REGIONALE, di cui all’art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, con i limiti fissati dal regolamento di cui all’art. 3 della legge regionale n. 13/2003.
Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:
a) STAZIONE DI SERVIZIO: impianto servito, costituito dalle colonnine, dal servizio accessorio ricomprendente sia servizio alla persona e all’autoveicolo, sia attività artigianali e commerciali integrative, da self-service pre- e postpagamento;
b) STAZIONE DI RIFORNIMENTO: impianto servito, costituito dalle colonnine, dal servizio accessorio ricomprendente almeno il servizio alla persona e all’autoveicolo, nonché da self-service pre-pagamento;
c) CHIOSCO: impianto servito, costituito dalla colonnina, e dal locale destinato agli addetti, ed eventualmente alla esposizione di lubrificanti od altri prodotti per autoveicoli.