Il commercio su aree pubbliche può essere svolto in forma itinerante o su posteggi dati in concessione.
a) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, se svolto in forma itinerante, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da trasmettere al Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l’attività.
La SCIA per l’esercizio dell’attività in forma itinerante consente anche:
- di recarsi al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- di occupare posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
- di partecipare alle fiere.
b) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, se svolto su posteggi dati in concessione, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune sede di posteggio. Per l’assegnazione dei posteggi che si rendono disponibili i Comuni emanano appositi bandi cui possono partecipare tutti gli operatori o aspiranti operatori interessati.
L’autorizzazione su sede di posteggio consente anche:
- di occupare posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
- di svolgere la forma itinerante nell’ambito del territorio regionale;
- di partecipare alle fiere.
Per commercializzare e/o somministrare generi appartenenti al settore merceologico alimentare è indispensabile il possesso di idonei requisiti professionali secondo quanto previsto dalla normativa.
Chi può accedere al servizio
Tutti coloro che intendono:
- Avviare una attività di commercio su aree pubbliche;
- Subentrare in una attività commerciale su aree pubbliche;
- Aggiungere o rinunciare ad un settore merceologico;
- Comunicare variazioni;
- Cessare una attività di commercio su aree pubbliche.
Modalità
Chi vuol presentare una SCIA o istanza relativa al commercio su aree pubbliche può usufruire della modulistica sopra riportata.
La modulistica riporta:
- le autocertificazioni necessarie;
- l’indicazione della documentazione da allegare;
- le modalità di inoltro dell’istanza o comunicazione.
E’ necessario seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nella modulistica per evitare che la pratica possa non venire accolta o incorrere in inutili lungaggini per chiarimenti o integrazioni.
Documentazione da presentare
La documentazione occorrente è rilevabile dalla modulistica di seguito scaricabile;
Il termine massimo previsto dalla legge per eventuali comunicazioni di divieto di esercizio dell’attività per quanto concerne la SCIA è di 60 gg.
Costi:
Marca da bollo (se prevista dalla modulistica);
Marca da bollo da apporre sull’autorizzazione al momento del ritiro (nei casi previsti).
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e successive modifiche e integrazioni;
Legge regionale Umbria 13/06/2014, n. 10 – Testo Unico in materia di commercio;
Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n° 3 del 30/01/2003 e ss.mm.ii.
Notizie utili
A norma dell’articolo 2556 del Codice Civile e della Legge 12/08/1993, n. 310, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di una azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio.